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Sondaggio Settimanale

Se domani si votassero le amministrative a Palermo, a chi andrebbe la tua preferenza?
 

OGGI 19 LUGLIO 2011 SAREMO IN PIAZZA PER RICORDARE PAOLO BORSELLINO

2011 - Maggio

OGGI, 19 LUGLIO,ALLE 0RE 20 SAREMO IN PIAZZA VITTORIO VENETO A PALERMO INSIEME AI RAGAZZI DEL FORUM XIX LUGLIO PER LA FIACCOLATA IN RICORDO DI PAOLO BORSELLINO GRANDE SIMBOLO DI LOTTA ALLA MAFIA!

 

IO, ELETTORE DEL NO, SONO FELICE!

2011 - Maggio

di Claudio Ferrante

Oggi gli italiani hanno ottenuto un grandissimo risultato: dopo molti anni si è raggiunto il quorum.

Certo, la campagna elettorale è stata condotta in modo molto appassionato, forse aldilà di quanto effettivamente si richiedeva per 4 quesiti referendari: disinformazione, strumentalizzazioni, e toni molti accesi.

Tuttavia, sono sintomi di vitalità civica e questo non può che fare bene allo sviluppo culturale del nostro paese.

La gente è tornata a votare anche per il referendum, ha posticipato il mare domenicale di qualche minuto ed anticipato la colazione mattutina per compiere il proprio dovere civico.

In questi momenti si gioisce pensando di vivere in una democrazia: chi ha la maggioranza decide, chi ha la minoranza si adegua sperando di essersi sbagliato.

In fondo, proprio in questo caso non c'è o non dovrebbe esserci partigianeria politica, ma una diversa visione delle cose.

Quindi entrambe le posizioni possono in teoria essere giuste o sbagliate.

In ogni caso, ciò che a mio avviso conta è che l'Italia è entrata nella terza repubblica, in cui i cittadini, aldilà delle indicazioni di voto scelgono cosa fare secondo coscienza.

Ciò deve farci sperare sul fatto che forse è arrivato il nostro momento.

Il momento di tutti coloro che hanno voglia di fare, di essere davvero protagonisti senza avere le spalle coperte o interessi da tutelare.

A coloro che hanno scelto legittimamente di astenersi posso dire che hanno perso un'occasione: quella di poter dire di aver partecipato anche se non hanno convinto i cittadini.

Io votato No ai primi due quesiti perchè convinto della bontà del decreto Ronchi.

In ogni caso, la percentuale che ne uscirà comprenderà anche me ed allora potrò dire: io, elettore del no, sono felice!

 

SOSTE SELVAGGE, UN PROBLEMA DA PORCI

2011 - Maggio

Il 26 Maggio ci ritroveremo in Piazza Unità d'Italia ed insieme

percorreremo alcune delle vie della zona "bene "di Palermo per

segnalare e denunciare i tanti abusi a danno dei cittadini disabili; nel

corso della passeggiata fotograferemo e riprenderemo gli scivoli

ostruti, e sensibilizzeremo commercianti e residenti affinchè ognuno

possa sconfiggere il cattivo amministratore che c'è in ognuno di noi

ed essere portatore di un nuovo messaggio di legalità e senso civico.

 

IL VERO VINCITORE DELLE ELEZIONI: L'IDEA!

2011 - Maggio

  di Claudio Ferrante

 Anche questa è andata. L'ennesima guerra di nervi e offese più personali che politiche è finalmente terminata.

I risultati hanno un significato abbastanza chiaro: la gente si è rotta le scatole di slogan, comizi contro qualcuno e mai per qualcosa, ma soprattutto ricomincia a chiedere alla politica dei veri valori su cui discutere.

Nelle grandi città in cui si è votato hanno vinto le idee non gli uomini: a Torino, ad esempio, ha trionfato il “vecchio” segretario dei DS che affrontava un avversario di non poca importanza: l'appoggio di Chiamparino alla strategia FIAT. Eppure ha vinto al primo turno. E'riuscito a vincere perchè nella sua città egli rappresenta una storia politica vera, passionale e pura.

Occorre, tuttavia soffermarci su un altro dato, questo sicuramente inatteso alla vigilia ma che a prescindere come finirà, apre una strada di ritorno culturale: il successo di Pisapia.

Il candidato del centrosinistra alla vigilia era dato per quasi spacciato soprattutto per la sua storia di sinistra non moderata (egli era un indipendente in rifondazione comunista).

Oggi, invece, assistiamo alla straordinaria vittoria quantomeno politica dell'avvocato milanese.

Qual è la chiave del successo? La bella faccia? Gli slogan? Il marketing? Forse, ma più probabilmente la verità è un'altra: dopo tanti anni ha vinto il programma: Pisapia ha parlato chiaramente e serenamente di cosa vorrà fare per Milano una volta eletto e lo ha fatto senza mai cancellare i valori che lo hanno accompagnato nella sua storia politica e, ad ultimo, elettorale.

Si chiude perciò il cerchio: basta tifoserie politiche, basta squadre di calcio catapultate in politica.
Gli italiani hanno necessità di un forte ritorno ai programmi carichi di idee e perchè no di ideologie.

Occorrono di nuovo i liberali, i socialisti, i repubblicani e così via. In una parola, occorrono i partiti.

Sia chiaro, non le vecchie sigle di cui gli italiani - questo sì- non ne sentono la nostalgia, ma nuovi contenitori che possano rivoluzionare lo status quo attraverso un ricambio generazionale vero, concreto, che dia nuova linfa e nuove speranze a quella generazioni di trentenni e quasi quarantenni che oggi vivono in un limbo denominato “non età”.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE PER LA LEGALIZZAZIONE DELLA PROSTITUZIONE

Valutazione attuale: / 9
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2011 - Maggio

di Claudio Ferrante

Qualche tempo fa, insieme ad alcuni amici liberali (ricordo Enzo Lombardo, Giuseppe Stella, Carlo Annoni ,Enrico Lopez e Luca Moroni) appartenenti anche al partito liberale italiano ( che occorre dire non lo ha mai portato avanti),abbiamo redatto una proposta di legge per la legalizzazione della prostituzione.
riteniamo, infatti, che ci siano determinati fenomeni,siano essi giuridici o morali, che non posso essere affrontati con divieti e repressioni; al contrario, vanno regolati a tutela di chi ne è partecipe e della collettività in genere.

La prostituzione è una di queste.

Non per niente è definita la "professione" più antica del mondo"

La legalizzazione, invero, consentirebbe una reale lotta alle organizzazioni criminali sfruttratrici di giovanissime donne, garantirebbe i "clienti" dal contagio di virus e combatterebbe l'evasione del fisco.

Aspettiamo i vostri commenti (speriamo non volgari)

BUONA LETTURA!

Disegno di legge per la legalizzazione della prostituzione

Art. 1 - Definizione
1. Ai fini e per gli effetti della presente legge viene definita attività di prostituzione l'offerta di prestazioni sessuali
contro il pagamento di una somma in denaro tra persone maggiorenni e consenzienti.
Art. 2 – Prestatori di lavoro
1. L'attività di prostituzione può essere svolta esclusivamente sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo. Non sono
ammesse forme di lavoro subordinato ovvero parasubordinato. Nessuna persona fisica o giuridica, ad eccezione della
citata forma cooperativa, può legalmente trarre profitto dall'altrui attività di prostituzione.
2. E' fatta salva, rispetto al comma precedente, la fattispecie in cui il soggetto esercitante l'attività di prostituzione paghi
delle somme a terzi, a titolo di affitto o di fruizione di servizi, funzionale allo svolgersi dell'attività stessa. Per tali
contratti è obbligatoria la forma scritta.
3. Nessuno può essere indotto, contro la sua volontà ovvero sotto l'influenza di circostanze psicologicamente vessatorie
ovvero ancora in stato di ignoranza della professione, a svolgere abitualmente ovvero occasionalmente attività di
prostituzione.
4. L'attività di prostituzione è vietata ai minori di anni diciotto ed a tutte le persone giuridicamente, ovvero anche solo
temporaneamente, incapaci.
Art. 3 – Idoneità alla professione
1. Chiunque svolga attività di prostituzione deve essere in possesso di regolare certificato di idoneità sanitaria rilasciato
dalle Aziende Sanitarie Provinciali tramite i Medici di Medicina Generale (c.d. Medici di Famiglia)
2. Detto certificato dovrà essere aggiornato, sotto la responsabilità del Medico di Medicina Generale, con cadenza
almeno quindicinale. Il medico che ravvisasse la necessità di ulteriori accertamenti sanitari di tipo specialistico deve
sospendere la validità del certificato fino alla conclusione delle ulteriori indagini diagnostiche.
3. Il mancato rilascio ovvero mancato rinnovo del certificato di idoneità sanitaria comporta l'immediato divieto di
svolgere attività di prostituzione.
4. Il certificato di idoneità sanitaria è strettamente personale e non può essere rilasciato a persone giuridiche. Esso va
sempre esibito su richiesta di chi fruisce dell'attività di prostituzione, della pubblica autorità ovvero di chiunque ne
abbia un legittimo interesse. Qualora chi presta attività di prostituzione lo facesse all'interno di locali aperti al pubblico
appositamente attrezzati sarà obbligo del titolare dell'attività accertarsi della validità del certificato prima dell'inizio
della collaborazione.
5. Il Ministro della Salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto il
contenuto e la forma del certificato di idoneità sanitaria.
6. Per tutte le prestazioni diagnostiche inerenti i controlli sanitari disposti dal Medico di Medicina Generale finalizzati
al rilascio e/o all'aggiornamento del certificato di idoneità, spetta l'esenzione dal compartecipazione alla spesa sanitaria
(c.d. Ticket).
7. Il Ministero dell'Interno, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve predisporre un Registro
Nazionale, basato su piattaforma web, dove i Medici che provvedono al rilascio e/o al rinnovo dei certificati devono
obbligatoriamente annotare le generalità dell'assistito, la sua residenza, e la data del rilascio e/o rinnovo ovvero
eventuali sospensioni o cessazioni.
Art. 4 – Luoghi di svolgimento
1. L'attività di prostituzione non può essere esercitata per la pubblica via ovvero all'aperto, in qualunque condizione.
Non è altresì consentito che chi esercita attività di prostituzione si esponga sulla pubblica via tramite vetrine poste
all'interno di locali chiusi.
2. L'attività di prostituzione all'interno di civili abitazioni non può essere svolta da più di due persone. Qualora il luogo
di svolgimento delle prestazioni ricadesse all'interno di un condominio, l'attività non potrà avere inizio se non previa
delibera favorevole dell'assemblea approvata con una maggioranza di almeno i tre quinti. Detta delibera può anche
contenere forme di regolamentazione cui il prestatore dell'attività deve scrupolosamente attenersi.
3. Possono essere creati appositi locali attrezzati aperti al pubblico per la fruizione di attività di prostituzione. Detti
locali non possono insistere, nemmeno parzialmente, all'interno di condomini fatta salva la circostanza che tutte le unità
condominiali siano adibite a detta attività. E' altresì vietata l'apertura di detti locali ad una distanza inferiore a metri
ottanta da: edifici scolastici e sedi municipali. Detti locali sono soggetti a tutta la normativa inerente l'apertura e la
gestione di esercizi aperti al pubblico
4. Nei locali aperti al pubblico ove si svolga attività di prostituzione è vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto. In
Disegno di legge per la legalizzazione della prostituzione
detti locali non è possibile esercitare, nemmeno telematicamente, attività di gioco d'azzardo e scommesse anche se
legali. All'ingresso dei locali deve essere ben visibile l'avvertenza che ivi si svolge, o può svolgersi, attività di
prostituzione. E' fatto altresì divieto di accedere a questi luoghi in possesso di armi anche non convenzionali. Non è
inoltre consentito l'ingresso a soggetti che mostrino un evidente stato di ubriachezza o siano manifestamente sotto
l'effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene. In detti locali non è consentita la vendita o la somministrazione di
farmaci.
5. I locali ove si esercita, a qualsiasi titolo, attività di prostituzione non possono essere gestiti da associazioni,
fondazioni ovvero da tutte le persone giuridiche, riconosciute o meno, che non abbiano scopo di lucro.
6. L'attività di prostituzione non può essere oggetto di forme iconografiche di pubblicità di massa (pubbliche affissioni,
carta stampata, mezzi audio-visivi, web) tranne nei casi di stampa o canali specializzati per detto settore e/o settori
affini. E' altresì fatto divieto di promuovere personalmente la propria attività di prostituzione in locali pubblici, aperti al
pubblico ovvero per la pubblica via o, in generale, all'aperto.
Art. 5 – Disciplina fiscale e previdenziale
1. Ai fini del D.P.R. 633/72 (Imposta sul Valore Aggiunto) le prestazioni a titolo di prostituzione sono da considerarsi
soggette ad IVA nella misura del 4% secondo quanto al comma 2 dell'art.16 del medesimo D.P.R. 633/72 e successive
modifiche ed integrazione. Al tale fine alla tabella “A”, parte II, del suddetto provvedimento viene aggiunto il punto
“41 quinqies) le prestazioni a titolo di servizi di prostituzione”.
2. Ai sensi del D.P.R. 917/86 (Testo unico delle Imposte sui Redditi) l'attività di prostituzione è da considerarsi
pienamente ricompresa nella disciplina dell'art.53 (redditi da lavoro autonomo), eccezion fatta nel caso che il soggetto
sia socio di cooperativa ai sensi del comma 1 dell'art.2 nel qual caso varrà la disciplina in materia.
3. Ai fini previdenziali il soggetto che esercita attività di prostituzione è tenuto alla stessa disciplina degli altri lavoratori
autonomi presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Art. 6 – Sanzioni
1. Chiunque eserciti l'attività di prostituzione in violazione del comma 1 dell'art. 2 è punito con il divieto, per tre mesi,
di esercizio della professione e dalla conseguente sospensione del certificato di cui all'art.3. Chi, in violazione della
medesima disposizione, assume alle sue dipendenze anche in maniera occulta o simulata, soggetti per lo svolgimento di
attività di prostituzione è punito con la reclusione da 3 a 7 anni e con la multa da 1'000 a 10'000 Euro. Costituisce
aggravante il reclutamento, l'induzione alla prostituzione ovvero la subordinazione di soggetti non regolarmente
residenti in Italia, incapaci, minorenni. Nei casi in cui quanto precedentemente elencato avvenga con la minaccia o la
violenza fisica o psicologica la pena si intende raddoppiata.
2. La violazione di quanto previsto all'art. 3 comporta l'immediata sospensione dell'attività oltre che la sanzione prevista
dall'art.348 del Codice Penale. La pena è raddoppiata nel caso in cui l'esercizio abusivo della professione sia avvenuto
in circostanze pericolose per la salute dei fruitori delle prestazioni sessuali del soggetto.
3. Chi viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.4 è punito con l'arresto fino a 10 giorni, la sospensione del
certificato di cui all'art. 3 ed una multa da 200 a 500 Euro. Chiunque incorresse in detta sanzione per più di tre volte non
potrà più svolgere attività di prostituzione.
4. L'esercizio che violasse le disposizioni di cui al secondo capoverso del comma 3 dell'art.4 incorrerà nella chiusura per
almeno un mese e dovrà spostare, entro detto termine, le sue attività in altro luogo. In questo caso sarà dovuta una multa
da 1'500 a 4'000 Euro.
5. La violazione dei commi 4 e 5 dell'art. 4 comporterà una chiusura di almeno tre mesi dell'esercizio e l'arresto fino a
15 giorni per il titolare e/o legale rappresentante. In questo caso sarà applicata anche una multa dai 5'000 ai 10'000
Euro.
6. La violazione del primo capoverso del comma 6 dell'art.4 comporta una multa da 15'000 a 20'000 Euro nonché la
rimozione della pubblicità, o indennizzo equivalente da riconoscere in favore del Ministero di Grazia e Giustizia, a
spese del condannato.
7. La violazione di quanto al secondo capoverso del comma 6 dell'art. 4. comporta l'applicazione di quanto all'art. 527
del Codice Penale.
Art. 7 – Disposizioni transitorie
1. La legge 20 febbraio 1958 n.75 è abrogata.
2. La presente legge entrerà in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
3. I termini e le disposizioni espresse nei commi 6 ed 8 dell'art.3 non potranno essere oggetto di proroga.